Obbligo di Diagnosi Energetica ed ISO 50001 dopo i chiarimenti del MiSE. Vera semplificazione?

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato a dicembre il documento “CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICHE E CERTIFICAZIONE ISO 50001“ salutato da più parti come la tanto attesa semplificazione a favore delle imprese che con la certificazione ISO 50001 dimostrano più impegno sul fronte della gestione dei propri consumi energetici. 

Ma il MiSE ha davvero introdotto una semplificazione? 

A me non sembra!

La parte più importante dell’obbligo è la Diagnosi Energetica. Il resto, cioè selezione dei siti e compilazione files excel per ENEA, sono quisquilie. E la DE, che la invii o meno ad ENEA, deve essere conforme all’Allegato 2 del Dlgs 102/14. Se in ambito ISO 50001 la DE la realizzo con riferimento alle norme della famiglia UNI CEI EN 16247 è conforme come già chiarito a suo tempo. 

Quindi sul lato operativo non ho particolari semplificazioni.

Per meglio valutare quali vantaggi potrebbero derivare dai chiarimenti ho provato a mettere a confronto gli adempimenti nelle due situazioni, qualora l’impresa non intenda avvalersi dell’esenzione dalla realizzazione ed invio della DE e quando invece voglia usufruire dell’esenzione per i soggetti con SGE certificato.

NO ESENZIONE ESENZIONE
Invio campionamento siti

Valutazione copertura / Campionamento siti
Invio file excel riepilogativo Invio file excel riepilogativo
Redazione DE conforme All.2 Dlgs. 102/14 Redazione DE conforme All.2 Dlgs.
102/14
Invio DE

Invio copia certificato ISO 50001

Invio “Matrice di Sistema”


Prima di questi chiarimenti avrei quindi inviato la DE realizzata ai fini ISO 50001, compilando i files excel riepilogativi; ora non devo inviare la DE ma comunque averla conforme, e devo compilare ed inviare i files excel riepilogativi. 

Inoltre per dimostrare la conformità occorre utilizzare il nuovo file “Matrice di Sistema”.

Può darsi che in alcuni casi particolari di aziende multisito si riesca a ridurre il numero di DE necessarie rispetto a quante ne risulterebbero utilizzando la clusterizzazione proposta da ENEA. Penso ad esempio ad imprese con un sito con grandi consumi (superiori al 50% dei consumi totali dell’impresa) e gli altri con consumi ridotti; in questa situazione se il sito più grande è certificato ISO 50001, il vincolo di copertura di almeno la metà dei consumi totali introdotto dai chiarimenti darebbe vita ad una riduzione del numero delle DE necessarie in quanto sarebbe sufficiente quella sul sito più energivoro. In alcune situazioni particolari si ha quindi una effettiva semplificazione.

A lasciare ancora più dubbi sulla reale utilità di quanto stabilito nel documento è l’apparente limitazione alle grandi imprese della possibilità di esenzione. Leggendo il primo paragrafo dei chiarimenti sembrerebbero infatti escluse le imprese energivore: ”La grande impresa che adotta un sistema di gestione volontaria ISO 50001….”.

Stanti così i termini si riduce ancora di più la platea delle imprese beneficiarie e ciò non costituisce sicuramente stimolo all’adozione di un Sistema di Gestione dell’Energia, cosa che sarebbe invece auspicabile al di là di ogni obbligo.

Considerando quanto visto finora siamo quindi di fronte ad un tentativo di semplificazione, che nella maggior parte dei casi mi sembra quasi si trasformi in una complicazione per le imprese che decidessero di chiedere l’esclusione. Ogni impresa è comunque libera di valutare quale iter è preferibile per sé e scegliere di conseguenza.

La vera semplificazione è rivolta ad un ridotto numero di imprese tra le poche già certificate ISO 50001; credo si sia fatto tanto rumore per nulla.

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